L’Agenzia del Demanio deve versare l’IMU ai Comuni

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L’Agenzia del Demanio deve versare l’IMU ai Comuni

Tutti gli immobili di proprietà del Demanio devono versare l’imposta ai Comuni di appartenenza. Lo stabilisce la Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza 3275/2019 i giudici della Cassazione spiegano che: “ l’Agenzia del Demanio ha natura di Ente Pubblico economico del ministero dell’Economia, dotato di autonomia e gestionale, e in quanto tale non rientra tra i soggetti di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera a) del DLgs 504/1992“. 

La stessa Corte con ordinanza precedente 3274/2019 affermava che il concessionario di un’area demaniale è titolare di un diritto di proprietà superficiaria sulle opere stabili ivi legittimamente collocate, restando, conseguentemente, soggetto passivo d’imposta e non è quindi il demanio il soggetto passivo.  I citati “soggetti di cui” sono quelli che godono dell’esenzione da ICI e IMU, nei quali, quindi, il Demanio non rientrerebbe

L’esenzione di cui al DLgs 504/1992spetta soltanto se l’immobile è adibito a un compito istituzionale riferibile, in via diretta e immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale. 

Il sole24ore riportache:”…il conto del patrimonio che lo Stato ha in pancia sia di 62 miliardi di euro di immobili, assumendo questa cifra come valore catastale, l’arretrato arriverebbe a 3 miliardi di euro con l’aliquota standard del 7,6 per mille. Ma in molti Comuni l’aliquota è più alta e gli immobili, in un portafoglio variegato che dai palazzi dei ministeri, arrivano alle spiagge e ai terreni demaniali passando per una varietà infinita di uffici e costruzioni strumentali delle varie amministrazioni, spesso non hanno una rendita, per cui il completamento potrebbe far salire il conto almeno a quota 4/5 miliardi potenziale esborso dello Stato nei confronti dei comuni”

Nel dispositivo dell’ordinanza i giudici affermano che il soggetto passivo ICI (ex art.3, comma 1, D.Lgs. n.504 /92) è il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’art.1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. 

Ne consegue che, ove il proprietario del bene ne abbia concesso il godimento ad un terzo soggetto passivo del tributo, resta il concedente ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.504/92. 

Si può quindi ipotizzare che lo stato faccia ricadere questi costi d’imposta al terzo soggetto che ne ha il godimento, con un aumento del costo del servizio che ricadrà sul cittadino. 

Nel contempo i Comuni dopo l’ordinanza della Cassazione sono obbligati ad attivarsi, perché non farlo significa esporsi alla responsabilità erariale ed alle obiezioni della Corte dei Conti. 

La combinazione delle due ordinanze fa nascere una complessità di individuazione del soggetto passivo d’imposta:

  • se il Demanio è proprietario ed utilizzatore ai fini istituzionali dell’immobile non è soggetto all’imposta
  • se il Demanio è proprietario del bene ma lo stesso è dato in concessione è soggetto d’imposta;
  • se l’area in concessione prevede che l’utilizzatore è titolare della proprietà superficiaria sulle opere realizzate, il soggetto d’imposta diventa il concessionario;

Queste realtà così diversificate richiedono da parte dei comuni una organizzazione di dati specialistica (immobili e terreni, rendite catastali, valori aree fabbricabili, proprietari, utilizzatori e occupanti, ecc.), organizzazione tale del COD.Com (Centro Organizzazione Dati di Car-Tech). 

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